TVA francese: recepimento in Francia della Direttiva UE/2022/542 del 5 aprile 2022

L’articolo 83, I-1°-3° della Legge Finanziaria per il 2024 ha recepito gli articoli 53 e 54 della Direttiva UE/2022/542 del 5 aprile 2022 e prevede l’applicazione dal 1° gennaio 2025 delle nuove norme di territorialità per i beni culturali, attività artistiche, sportive, scientifiche, educative, di intrattenimento o simili gestite virtualmente.

Per promemoria, secondo le disposizioni vigenti, i servizi forniti ad un soggetto IVA o non soggetto IVA nell’ambito di accesso ad eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi e di intrattenimento (come ad esempio fiere o esposizioni) sono rilevanti ai fini iva nel luogo in cui si svolgono fisicamente. L’applicazione di tali norme agli eventi cosiddetti “virtuali” (per esempio corsi di formazione online) è però divenuta inadeguata a causa delle nuove modalità di organizzazione degli eventi conseguenti alla pandemia da Covid-19.

Di conseguenza, la Direttiva UE/2022/542 del 5 aprile 2022 ha modificato gli articoli 53 e 54 della direttiva 2006/112/CE (recepiti negli articoli 259 A, 5° a e 259 A, 5° bis del CGI francese) attuando un’unica regola fiscale per tali servizi considerandoli imponibili ai fini iva nel luogo del prestatore e non del committente. Il recepimento della Direttiva UE nell’ordinamento giuridico francese ha effetto 1 gennaio 2025.