Quadro legislativo, principi e funzionamento

Il riferimento legislativo che istituisce il concetto di garanzia decennale nell’ambito delle costruzioni è la legge 78-12 del 4 gennaio 1978. Questa legge è comunemente conosciuta come “Legge Spinetta” poiché proviene dalla proposta della Commissione Interministeriale sull’assicurazione/costruzione presidiata nel 1975 dall’Ing. Adrien Spinetta.

La legge è stata pubblicata il 5 gennaio 1978 ed è entrata in vigore nel gennaio 1979. Negli anni successivi molti articoli di legge sono stati aggiunti e/o modificati secondo la volontà del Legislatore e per fare evolvere il regime di garanzia nel settore delle costruzioni.

La legge nasce dalla volontà di tutelare i committenti e i proprietari dell’immobile in caso di vizi e difetti sulla costruzione. Questa legge nasce a seguito della constatazione di una mancanza di assicurazione nel settore della costruzione e della non responsabilità dei costruttori. La volontà del Legislatore è stata quella di estendere il campo della responsabilità decennale ed indennizzare i committenti in modo rapido, completo ed efficace.

Per tale ragione la Legge Spinetta ha istituito una doppia volontà di assicurazione: Dommage Ouvrage (a carico del committente) e l’assicurazione decennale (a carico del costruttore e di tutte le figure che partecipano alla costruzione).

La legge Spinetta è stata recepita sia nel Code Civil (articoli da 1792-1 a 1792-6) che nel Code des Assurances (L 241 e successivi). La lettura dei Codes Civil e Assurance permettono di comprendere:

  • le garanzie obbligatorie nel settore costruzione in Francia: Parfait Achèvement, Garanzia Biennale (o Bon fonctionnement), Garanzia decennale;
  • le nozioni di costruttore, elementi di costruzione (dissociabili e indissociabili), la nozione di fabbricante

La polizza di assicurazione decennale cosi’ come definita dal Codice Civile e dal Codice delle Assicurazioni è OBBLIGATORIA  e copre tutti gli interventi che:

– sono strutturali;

– possono compromettere la solidita’ dell’opera o renderne improprio l’utilizzo.

Rientrano nell’accezione di impresa edile anche gli architetti, i tecnici o gli ingegneri nei confronti dei quali il committente ha stipulato un contratto per la prestazione d’opera, così come è incluso anche colui il quale vende l’opera una volta terminata, a patto che sia stata edificata o fatta edificare da quest’ultimo.
Tuttavia, in un’accezione più ampia della legge, vengono tradizionalmente inclusi anche i promotori immobiliari professionisti (se hanno seguito le fasi di progettazione), i venditori di fabbricati ancora da realizzarsi, i periti.

L’ obbligo di assicurazione decennale è inoltre contenuto nella norma AFNOR P 03-001, documento di definizione degli aspetti che regolano gli appalti privati nel settore delle costruzioni e delle assicurazioni previste per l’imprenditore edile nei confronti del committente.

L’assicurazione decennale deve essere stipulata all’inizio del cantiere e la garanzia si intende valida per un periodo di 10 anni dalla fine dei lavori.

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