Dal 1993 con la libera circolazione delle merci, l’Unione Europea si muove nell’ottica di facilitare gli scambi intracomunitari, snellire le procedure fiscali e doganali e combattere l’evasione fiscale. In quest’ottica:
– con Direttiva 2000/65/CE, l’abolizione del rappresentante fiscale. Direttiva in vigore in Francia dal 1 gennaio 2002;
– con Direttiva 112/2006/CE, il meccanismo del “reverse charge” per la fatturazione intracomunitaria.
L’effetto di quest’ ultima Direttiva ha fortemente semplificato la fatturazione e le modalita’ di versamento dell’iva in quanto l’impresa francese che riceve fattura esente iva provvede ad autoliquidarla direttamente presso i Servizi Fiscali francesi.
La Francia è stato l’unico Paese dell’Unione Europea ad avvalersi di un’eccezione a questa Direttiva istituendo la figura del “répondant fiscal” (cf. art 283 du CGI).
In sostanza, l’impresa italiana poteva nominare un répondant fiscal ad effettuare le operazioni tva per suo conto fatturando all’impresa francese la tva e non in esenzione come previsto dalla Direttiva 112/2006/CE.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha considerato tale meccanismo nefasto allo spirtito della Direttiva 112/2006/CE (semplificazione delle procedure per le imprese e lotta all’evasione fiscale) e quindi dal 1 ottobre 2012 è stata abolita la figura del répondant fiscal.
Le imprese UE che intendono intraprendere i mercati europei che si tratti della Francia, della Germania etc… non dovranno nominare tale figura e potranno identificarsi direttamente o con nomina di un mandatario fiscale incaricato di seguire tutti gli adempimenti per suo conto presso i Servizi Fiscali.
I riferimenti normativi: Bulletin Officiel (BO 3 A-5-12 del 7 giugno 2012)