E-Commerce – Entrata in vigore del MOSS dal 1 luglio 2021

Dal 1 luglio 2021 sarà effettivo in tutti i Paesi Unione Europea il portale MOSS che semplifica gli adempimenti IVA alle imprese che effettuano operazioni di vendite a distanza a destinazione di consumatori privati in tutta l’Unione Europea.

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA consentendo loro di:

  • registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
     
  • dichiarare l’IVA tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell’IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;
     

Resta comunque valida l’opzione di dichiarare l’iva mediante rappresentanza fiscale nei vari Paesi ed alcune deroghe per le quali l’iva non potrà essere dichiarata per il tramite del portale MOSS.Si tratta delle operazioniConsignment Stock (merce in conto deposito)

– Cessioni interne da Francia a Francia. E’ la casistica delle imprese che dispongono di un magazzino in Francia e relativa logistica. In tal caso, il numero TVA non dovrà essere cessato e le vendite B to C (verso privati francesi) continuerà ad essere dichiarata per via della rappresentanza fiscale (dichiarazione iva francese).

– Cessioni beni da Francia a UE verso imprese UE. La fatturazione di tali prestazioni dovrà essere riepilogata in dichiarazione iva francese e sarà oggetto di dichiarazione TVA e presentazione Modello Intrastat francese (DEB).

Dal 1 luglio 2021, le imprese che effettuano operazioni di commercio elettronico verso consumatori privati Unione Europea avranno 3 opzioni:

– mantenere la rappresentanza fiscale nei vari Paesi UE (attuale operatività)

– aderire al MOSS per dichiarare tutte le operazioni di vendita B to C realizzate nell’Unione Europea e cessare il numero iva nei vari Paesi;

– aderire al MOSS per dichiarare tutte le operazioni di vendita B to C realizzate nell’Unione Europea e NON cessare il numero iva nei Paesi in cui si dispone di un magazzino e relativa logistica. Le cessioni interne B to C e le cessioni B to B a partire da uno Stato diverso da quello del venditore non possono essere dichiarate via il portale MOSS.

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