Vendite a distanza

Dal 1 luglio 2021 è entrata in vigore in tutti i Paesi Unione Europea la Direttiva UE 2017/2455 del 05/12/2017 che semplifica gli adempimenti IVA alle imprese che effettuano operazioni di vendite a distanza a destinazione di consumatori privati in tutta l’Unione Europea con l’istituzione dello sportello unico OSS che consente di:

  • registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
  • dichiarare l’IVA tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell’IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi

E’ stata inoltre istituita una soglia unica per tutti i Paesi fissata ad Euro 10.000,00. Fino a tale soglie, si applica l’iva del Paese del venditore, oltre la soglia Euro 10.000,00 si applica l’iva del Paese dell’acquirente

Resta comunque valida l’opzione di dichiarare l’iva mediante rappresentanza fiscale nei vari Paesi ed alcune deroghe per le quali l’iva non potrà essere dichiarata per il tramite del portale OSS.  Si tratta delle operazioni Consignment Stock (merce in conto deposito)

– Cessioni interne da Francia a Francia. E’ la casistica delle imprese che dispongono di un magazzino in Francia e relativa logistica. In tal caso, il numero TVA non dovrà essere cessato e le vendite B to C (verso privati francesi) continuerà ad essere dichiarata per via della rappresentanza fiscale (dichiarazione iva francese).

– Cessioni beni da Francia a UE verso imprese UE. La fatturazione di tali prestazioni dovrà essere riepilogata in dichiarazione iva francese e sarà oggetto di dichiarazione TVA e presentazione Modello Intrastat francese (DEB).

Dal 1 luglio 2021, le imprese che effettuano operazioni di commercio elettronico verso consumatori privati Unione Europea hanno 3 opzioni:

– mantenere la rappresentanza fiscale nei vari Paesi UE (tra cui la Francia)

– aderire al OSS per dichiarare tutte le operazioni di vendita B to C realizzate nell’Unione Europea e cessare il numero iva nei vari Paesi;

– aderire al OSS per dichiarare tutte le operazioni di vendita B to C realizzate nell’Unione Europea e NON cessare il numero iva nei Paesi in cui si dispone di un magazzino e relativa logistica. Le cessioni interne B to C e le cessioni B to B a partire da uno Stato diverso da quello del venditore non possono essere dichiarate via il portale OSS.

Dal 1 luglio 2021, cambiano di conseguenza le modalità dichiarative Intrastat francese (DEB) delle vendite a distanza come prevvisto dal Bulletin Officiel Douanes BOD 7421 del 26 maggio 2021

France Impresa assiste le imprese UE che pongono in essere operazioni di vendite a distanza a destinazione di privati francesi occupandosi dell’intera gestione operazioni (fiscali e doganali) in qualità di mandatario fiscale (ossia l’opzione alternativa all’OSS) e rappresentante fiscale per le imprese extra UE per le quali continua a sussistere l’obbligo di designazione del rappresntante fiscale (Vedi Sezione Regime OSS Non UE).

I nostri servizi:

  • identificazione TVA
  • consulenza fatturazione delle operazioni
  • gestione delle dichiarazioni TVA mensili
  • gestione Modelli Intrastat Dogane francesi (DEB)
  • tenuta registri contabili francesi
  • gestione fiscale delle esportazioni dalla Francia a destinazione di uno stato extra UE

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