Dal 1 luglio 2021, le imprese extra UE che forniscono servizi a persone che non sono soggetti passivi (consumatori) nell’UE non devono registrarsi ai fini IVA in ciascuno Stato membro nel quale hanno luogo le loro prestazioni di servizi. L’iva dovuta su tali prestazioni potrà essere dichiarata e versata in un unico Stato membro (il cosiddetto Stato membro di identificazione) tramite lo sportello unico (OSS, regime non UE).
Possono fare ricorso al regime non UE esclusivamente i soggetti passivi (fornitori) non stabiliti nell’UE. La semplificazione della procedura prevede quindi la possibilità per l’impresa extra UE di:
- Aderire al Regime OSS non UE scegliendo un Paese UE per dichiarare l’iva di tutti i Paesi UE (anziché identificarsi ai fini iva in tutti i Paesi).
La nomina di un rappresentante fiscale nel Paese scelto per aderire al Regime OSS non UE resta comunque obbligatorie per la dichiarazione delle cessioni beni.
A partire dello sportello Regime OSS non UE sarà possibile inoltre dichiarare l’iva delle prestazioni di servizio seguenti:
servizi di alloggio svolti da soggetti passivi non stabiliti;
ammissione a eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, di intrattenimento o analoghi, quali fiere e mostre;
servizi di trasporto;
perizie e lavori relativi a beni mobili materiali;
attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, movimentazione o attività affini;
servizi relativi a beni immobili;
noleggio di mezzi di trasporto;
prestazioni di servizi di ristorazione e di catering destinati al consumo a bordo di una nave, un aereo o un treno, ecc.
Il nostro servizio:
- In qualità di rappresentanti fiscali sul territorio francese per le imprese extra UE possiamo gestire tutti gli adempimenti dichiarativi dell’iva nei vari Paesi dell’Unione Europea a partire del portale OSS non UE dei Servizi Fiscali francesi
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